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Il Regolamento (UE) n. 517/2014, è stato recepito a livello nazionale dal Decreto DPR 146-2018 che è entrato in vigore il 24 gennaio 2019.

Il nuovo Decreto è relativo ai gas fluorurati a effetto serra utilizzati nelle:

  • apparecchiature fisse di refrigerazione;
  • apparecchiature fisse di condizionamento d’aria;
  • pompe di calore fisse;
  • apparecchiature fisse di protezione antincendio.

Novità introdotte:

Il primo aspetto riguarda le vendite di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature contenenti tali gas nonché le attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature, che dovranno essere comunicate, per via telematica, alla Banca dati gestita dalla Camera di commercio competente, la quale sarà chiamata a gestire tale flusso di dati, caricati direttamente dagli operatori del settore (venditori, frigoristi, installatori, manutentori), i quali dovranno effettuare l’inserimento delle informazioni relative al controllo delle perdite, all’installazione, alla manutenzione, alla riparazione o allo smantellamento, entro 30 giorni dalla data di intervento, anche per apparecchiature già installate in caso di riparazione e/o manutenzione.

Pertanto, le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra (e che esercitano l’attività di installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature), dovranno comunicare alla Banca Dati:

  • a decorrere dal 25 settembre 2019, tutte le informazioni contenute nei registri di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, relative alle attività di controllo delle perdite nonché alle attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento;
  • a decorrere dal 25 luglio 2019, tutte le informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti tali gas.

Non si complicano le cose per chi è già in regola con la certificazione anzi, dovrebbero, infatti, progressivamente estinguersi tutti i Registri di apparecchiatura cartacei (che vanno comunque conservati per almeno 5 anni).

Inoltre, è stato abrogato l’obbligo della Dichiarazione annuale all’ISPRA entro il 31 maggio, in quanto tale dichiarazione ora verrà elaborata direttamente dall’ISPRA stesso.

Altre importanti novità sono legate alla periodicità degli interventi di controllo, nell’ambito dei quali si passa ufficialmente dal parametro in chilogrammi a quello in tonnellate di CO2.

Le tempistiche di controllo saranno:

Stesso discorso per le etichette delle apparecchiature, che dovranno essere redatte anche in lingua italiana e secondo il formato stabilito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2068/2015.

Infine le persone fisiche e imprese, che risultano già iscritte al Registro telematico nazionale, dovranno conseguire i pertinenti certificati di cui agli articoli 7, 8 e 9 del predetto DPR entro il termine del 24 settembre 2019, pena, in difetto la cancellazione dal Registro telematico nazionale.

La ditta ErgonSì Srl  è regolarmente iscritta e certificata nel Registro telematico nazionale e potrà perciò fornirvi una consulenza per verificare lo stato di salute del vostro impianto ed eventualmente sanare situazioni pregresse prima dell’entrata in vigore della normativa e del Decreto Sanzioni.